Portare a termini gli studi universitari è un importante traguardo che comporta nuove sfide e nuovi obiettivi nel mondo del lavoro. Ma oltre agli oneri e alle responsabilità, è importante conoscere i diritti e i servizi dedicati ai giovani neo-laureati. Tra questi, una volta conseguito il titolo di studio, il neo-laureato può valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. È condizione necessaria per ottenere il riscatto della laurea avere conseguito il titolo di studio.
La domanda può essere effettuata dai soggetti occupati e inoccupati che non risultino essere ancora iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
I periodi che non rientrano nelle possibilità di riscatto sono quelli:
- di iscrizione fuori corso
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto
Quali titoli si possono riscattare:
- i diplomi universitari
- i diplomi di laurea
- i diplomi di specializzazione
- i dottorati di ricerca
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale:
- diploma accademico di primo livello
- diploma accademico di secondo livello
- diploma di specializzazione
- diploma accademico di formazione alla ricerca
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Per fare domanda di riscatto degli anni di studio universitari, il cittadino laureato può presentare la richiesta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il pagamento degli oneri per il riscatto si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS. È possibile stampare i bollettini MAV online attraverso il servizio dedicato o in alternativa richiederli al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare.
Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo.
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